Ordinanza 343/2004 (ECLI:IT:COST:2004:343)
Massima numero 28844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 12/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Regioni - Attribuzione di responsabilità patrimoniale per tutti i debiti delle unità sanitarie locali e non per le sole obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi, connesse con il normale svolgimento dell’attività istituzionale - Asserita lesione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese e del principio di autonomia finanziaria delle regioni - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Bilancio e contabilità pubblica - Regioni - Attribuzione di responsabilità patrimoniale per tutti i debiti delle unità sanitarie locali e non per le sole obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi, connesse con il normale svolgimento dell’attività istituzionale - Asserita lesione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese e del principio di autonomia finanziaria delle regioni - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., «nella parte in cui attribuisce alle Regioni la responsabilità patrimoniale di tutti i debiti delle unità sanitarie locali e non delle sole obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e di servizi e, quindi, connesse con il normale svolgimento dell’attività istituzionale». L’ordinanza di rimessione, infatti, è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, avendo il rimettente omesso qualsiasi valutazione della tesi interpretativa prospettata dalla Regione in via principale sul suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio 'a quo', e manca altresì di una sia pur sintetica motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., «nella parte in cui attribuisce alle Regioni la responsabilità patrimoniale di tutti i debiti delle unità sanitarie locali e non delle sole obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e di servizi e, quindi, connesse con il normale svolgimento dell’attività istituzionale». L’ordinanza di rimessione, infatti, è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, avendo il rimettente omesso qualsiasi valutazione della tesi interpretativa prospettata dalla Regione in via principale sul suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio 'a quo', e manca altresì di una sia pur sintetica motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1994
n. 724
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte