Ordinanza 344/2004 (ECLI:IT:COST:2004:344)
Massima numero 28845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 12/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida opponibile dinanzi all’autorità giudiziaria - Sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale all’esito dell’accertamento del reato - Denunciata duplicazione di processi, con lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, della precostituzione per legge del giudice naturale e del principio del giusto processo - Erroneità della prospettiva ermeneutica - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno (comma 3), e stabilisce che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria (comma 5), dando così luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole duplicazione di processi – posto che anche all’esito del processo volto all’accertamento del reato il giudice può disporre la medesima sanzione accessoria della sospensione del documento di guida –, con asserita conseguente lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria. Il remittente, infatti, muove dall’erroneo presupposto interpretativo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all’accertamento del reato, mentre, viceversa, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.

- Sulla natura cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida v. le citate ordinanze n. 170 e n. 167/1998.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 223  co. 3

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 223  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte