Sentenza 345/2004 (ECLI:IT:COST:2004:345)
Massima numero 28848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 15/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Titolo
Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l’obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l’esenzione per i comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni consip o nel mercato elettronico della p.a., per le cooperative sociali; l’obbligo di utilizzo delle convenzioni consip; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorsi delle regioni toscana, piemonte, umbria, emilia-romagna e della provincia autonoma di bolzano - Assunta lesione della competenza residuale, nonché carattere di dettaglio della disciplina - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Dichiarazione delle ricorrenti del venir meno del loro interesse ad una pronuncia di merito - Mancata applicazione delle norme censurate - Cessazione della materia del contendere.
Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l’obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l’esenzione per i comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni consip o nel mercato elettronico della p.a., per le cooperative sociali; l’obbligo di utilizzo delle convenzioni consip; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorsi delle regioni toscana, piemonte, umbria, emilia-romagna e della provincia autonoma di bolzano - Assunta lesione della competenza residuale, nonché carattere di dettaglio della disciplina - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Dichiarazione delle ricorrenti del venir meno del loro interesse ad una pronuncia di merito - Mancata applicazione delle norme censurate - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge n. 289 del 2002 - concernente la disciplina dell'“acquisto di beni e servizi” -, sollevate in relazione agli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972) e alle relative norme di attuazione (di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975) e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per ritenuta violazione della competenza legislativa delle Regioni ricorrenti. Infatti la richiesta di alcune ricorrenti di cessazione della materia del contendere per il venire meno del loro interesse ad una pronuncia di merito fa ritenere che l'impugnato articolo 24 della legge n. 289 del 2002 non abbia avuto applicazione nell'ambito del loro territorio.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge n. 289 del 2002 - concernente la disciplina dell'“acquisto di beni e servizi” -, sollevate in relazione agli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972) e alle relative norme di attuazione (di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975) e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per ritenuta violazione della competenza legislativa delle Regioni ricorrenti. Infatti la richiesta di alcune ricorrenti di cessazione della materia del contendere per il venire meno del loro interesse ad una pronuncia di merito fa ritenere che l'impugnato articolo 24 della legge n. 289 del 2002 non abbia avuto applicazione nell'ambito del loro territorio.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 24
co. 1
legge
27/12/2002
n. 289
art. 24
co. 2
legge
27/12/2002
n. 289
art. 24
co. 3
legge
27/12/2002
n. 289
art. 24
co. 4
legge
27/12/2002
n. 289
art. 24
co. 5
legge
27/12/2002
n. 289
art. 24
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/08/1975
n. 474
art. 2