Sentenza 345/2004 (ECLI:IT:COST:2004:345)
Massima numero 28849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 15/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28846  28847  28848  28850  28851


Titolo
Ricorso della regione veneto - Richiesta di trasferimento della questione su disposizione sopravvenuta - Diversità delle disposizioni - Necessità di autonoma impugnazione - Reiezione.

Testo
Non può essere accolta la richiesta della Regione Veneto di trasferimento della questione di costituzionalità, sollevata in relazione al comma 4 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 - là dove esso prevede la responsabilità amministrativa del dipendente che sottoscriva un contratto in violazione degli obblighi di esperimento della gara ovvero dell'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, rilevando che la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari degli uffici non statali, non rientrando in nessuna delle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione ed, in particolare, non essendo ascrivibile alla materia processuale della giustizia amministrativa, spetterebbe alla competenza residuale delle Regioni - sulla disposizione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004. Infatti tale ultima disposizione, ricollegando la sanzione della responsabilità amministrativa alla violazione di un obbligo diverso rispetto a quello previsto dall’impugnato art. 24, comma 4, della legge n. 289 del 2002, doveva formare oggetto di un’autonoma impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 24  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte