Sentenza 345/2004 (ECLI:IT:COST:2004:345)
Massima numero 28849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 15/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Titolo
Ricorso della regione veneto - Richiesta di trasferimento della questione su disposizione sopravvenuta - Diversità delle disposizioni - Necessità di autonoma impugnazione - Reiezione.
Ricorso della regione veneto - Richiesta di trasferimento della questione su disposizione sopravvenuta - Diversità delle disposizioni - Necessità di autonoma impugnazione - Reiezione.
Testo
Non può essere accolta la richiesta della Regione Veneto di trasferimento della questione di costituzionalità, sollevata in relazione al comma 4 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 - là dove esso prevede la responsabilità amministrativa del dipendente che sottoscriva un contratto in violazione degli obblighi di esperimento della gara ovvero dell'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, rilevando che la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari degli uffici non statali, non rientrando in nessuna delle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione ed, in particolare, non essendo ascrivibile alla materia processuale della giustizia amministrativa, spetterebbe alla competenza residuale delle Regioni - sulla disposizione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004. Infatti tale ultima disposizione, ricollegando la sanzione della responsabilità amministrativa alla violazione di un obbligo diverso rispetto a quello previsto dall’impugnato art. 24, comma 4, della legge n. 289 del 2002, doveva formare oggetto di un’autonoma impugnazione.
Non può essere accolta la richiesta della Regione Veneto di trasferimento della questione di costituzionalità, sollevata in relazione al comma 4 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 - là dove esso prevede la responsabilità amministrativa del dipendente che sottoscriva un contratto in violazione degli obblighi di esperimento della gara ovvero dell'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, rilevando che la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari degli uffici non statali, non rientrando in nessuna delle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione ed, in particolare, non essendo ascrivibile alla materia processuale della giustizia amministrativa, spetterebbe alla competenza residuale delle Regioni - sulla disposizione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004. Infatti tale ultima disposizione, ricollegando la sanzione della responsabilità amministrativa alla violazione di un obbligo diverso rispetto a quello previsto dall’impugnato art. 24, comma 4, della legge n. 289 del 2002, doveva formare oggetto di un’autonoma impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 24
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte