Sentenza 345/2004 (ECLI:IT:COST:2004:345)
Massima numero 28850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 15/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Titolo
Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente il procedimento a trattativa privata - Previsione di una comunicazione alla corte dei conti - Ricorso della regione veneto - Denunciata ridondanza della previsione rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali - Invocazione di parametro non concernente la tutela della propria sfera di autonomia - Inammissibilità della questione.
Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente il procedimento a trattativa privata - Previsione di una comunicazione alla corte dei conti - Ricorso della regione veneto - Denunciata ridondanza della previsione rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali - Invocazione di parametro non concernente la tutela della propria sfera di autonomia - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, della legge n. 289 del 2002 - il quale limita l'esperibilità della trattativa privata a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e pone un obbligo di comunicazione alla Corte dei conti -, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto la norma sarebbe ridondante rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali già disciplinanti la materia e imporrebbe una comunicazione alla Corte dei conti che costituirebbe un ulteriore adempimento “burocratico” di cui non risulterebbe chiaro l'effetto. Infatti va ribadito l'orientamento di questa Corte, il quale esclude che la Regione possa invocare, a fondamento di una impugnazione in via principale di una legge statale, parametri costituzionali diversi da quelli relativi alla tutela della propria sfera di autonomia.
- In tema di inammissibilità di ricorsi in via principale riferiti a parametri non lesivi della sfera di autonomia regionale, v. citate sentenze n. 4, n. 6 e n. 196/2004.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, della legge n. 289 del 2002 - il quale limita l'esperibilità della trattativa privata a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e pone un obbligo di comunicazione alla Corte dei conti -, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto la norma sarebbe ridondante rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali già disciplinanti la materia e imporrebbe una comunicazione alla Corte dei conti che costituirebbe un ulteriore adempimento “burocratico” di cui non risulterebbe chiaro l'effetto. Infatti va ribadito l'orientamento di questa Corte, il quale esclude che la Regione possa invocare, a fondamento di una impugnazione in via principale di una legge statale, parametri costituzionali diversi da quelli relativi alla tutela della propria sfera di autonomia.
- In tema di inammissibilità di ricorsi in via principale riferiti a parametri non lesivi della sfera di autonomia regionale, v. citate sentenze n. 4, n. 6 e n. 196/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 24
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte