Sentenza 345/2004 (ECLI:IT:COST:2004:345)
Massima numero 28851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 15/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28846  28847  28848  28849  28850


Titolo
Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l’obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l’esenzione per i comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni consip o nel mercato elettronico della p.a., per le cooperative sociali; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi e la responsabilità degli amministratori; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorso della regione veneto - Assunta lesione della competenza residuale delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge n. 289 del 2002, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Infatti, nel caso di specie, l'estensione agli acquisti sotto soglia di beni e servizi della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria non implica per gli enti autonomi l'applicazione di puntuali modalità, ma solo l'osservanza dei principi desumibili dalla normativa in questione. Questa interpretazione del comma 1 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 appare conforme alla disposizione del comma 9 dello stesso art. 24, nel quale si legge che “le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento”. Questa espressione, diversa da quella di “principi fondamentali”, che ricorre in ipotesi di legislazione concorrente, conferma che qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e “trasversale” dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol raggiungere della tutela della concorrenza. Quanto poi al denunciato profilo dell'incompetenza dello Stato a dettare la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali e locali, poiché si verserebbe in tema di competenza residuale della Regione in materia di ordinamento dei propri uffici, la ricorrente trascura che, in proposito, vengono in evidenza le disposizioni dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo le quali spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile. Nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla (come si rileva, ad esempio, dalla disposizione dell'art. 52 del regio decreto n. 1214 del 1934, secondo la quale “la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile. Ne discende che la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione), se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime della stessa.

- In tema di tutela della concorrenza, v. citate sentenze nn. 14 e 272/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 24  co. 1

legge  27/12/2002  n. 289  art. 24  co. 2

legge  27/12/2002  n. 289  art. 24  co. 4

legge  27/12/2002  n. 289  art. 24  co. 5

legge  27/12/2002  n. 289  art. 24  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte