Ordinanza 346/2004 (ECLI:IT:COST:2004:346)
Massima numero 28852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 15/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Dipendenti delle comunità europee - Esonero dal divieto di cumulo della pensione di anzianità con la retribuzione - Previsione riferita ai soli dipendenti in servizio all’estero e non anche a quelli in servizio in italia - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del diritto al lavoro e della tutela del lavoro - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dell’art. 6, comma 8-'bis', del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non estendono ai dipendenti delle Comunità europee con sede di servizio in Italia, alla data del 1° febbraio 1991, lo stesso beneficio dell’esonero dal divieto di cumulo di pensione e retribuzione, riconosciuto ai loro colleghi in servizio all’estero. Premesso, infatti, che non sussiste la denunciata lesione del principio di eguaglianza, ove si consideri che la categoria dei lavoratori dipendenti in servizio fuori del territorio nazionale non è, in via generale, omogenea a quella dei lavoratori in servizio in Italia, per l’evidente maggior disagio, anche economico, che il trasferimento all’estero comporta, anche per quanto riguarda le ulteriori censure riferite agli artt. 4 e 35 della Costituzione va ribadito che il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono pregiudicati dal fatto che il titolare di pensione di anzianità non possa godere di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico.

- Circa l’affermazione del principio che il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono pregiudicati dal fatto che il titolare di pensione di anzianità non possa godere di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico, v. la citata sentenza n. 416/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/1990  n. 407  art. 7  co. 2

decreto-legge  20/05/1993  n. 148  art. 6  co. 8

legge  19/07/1993  n. 236  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte