Sentenza 347/2004 (ECLI:IT:COST:2004:347)
Massima numero 28853
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 19/11/2004; Pubblicazione in G. U. 24/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale - Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di roma, iv sezione penale - Mancanza del “nesso funzionale” idoneo a rendere insindacabili le dichiarazioni rese 'extra moenia' - Dichiarazione di non spettanza al senato della repubblica del potere di deliberare l’insindacabilità - Annullamento della deliberazione adottata.
Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale - Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di roma, iv sezione penale - Mancanza del “nesso funzionale” idoneo a rendere insindacabili le dichiarazioni rese 'extra moenia' - Dichiarazione di non spettanza al senato della repubblica del potere di deliberare l’insindacabilità - Annullamento della deliberazione adottata.
Testo
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, a nulla rilevando gli atti compiuti in epoca posteriore alle dichiarazioni ritenute lesive.
- Sul sindacato della Corte in relazione alla garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost., rinvio alle sentenze nn. 10 e 11/2000 e successivamente dalle sentenze nn. 56, 58, 82, 410/2000; 137 e 289/2001; 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521/2002.
- La sentenza n. 120/2004 ha escluso che l’art. 3 della legge 20.6.2003, n. 140 abbia eliminato la necessità del “nesso funzionale” fra le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come diffamatorie, e l’esercizio di funzioni parlamentari.
- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentare posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenza n. 289/1998 e n. 246/2004.
- In relazione alla salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento (la tutela delle prerogative spetta ad ogni Camera e non al singolo parlamentare) v. sentenza n. 225/2001 e ordinanza n. 101/2000.
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, a nulla rilevando gli atti compiuti in epoca posteriore alle dichiarazioni ritenute lesive.
- Sul sindacato della Corte in relazione alla garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost., rinvio alle sentenze nn. 10 e 11/2000 e successivamente dalle sentenze nn. 56, 58, 82, 410/2000; 137 e 289/2001; 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521/2002.
- La sentenza n. 120/2004 ha escluso che l’art. 3 della legge 20.6.2003, n. 140 abbia eliminato la necessità del “nesso funzionale” fra le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come diffamatorie, e l’esercizio di funzioni parlamentari.
- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentare posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenza n. 289/1998 e n. 246/2004.
- In relazione alla salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento (la tutela delle prerogative spetta ad ogni Camera e non al singolo parlamentare) v. sentenza n. 225/2001 e ordinanza n. 101/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
31/05/2000
n. 48
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte