Sentenza 348/2004 (ECLI:IT:COST:2004:348)
Massima numero 28854
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 19/11/2004; Pubblicazione in G. U. 24/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese all’agenzia di stampa ansa - Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di roma - Mancanza del “nesso funzionale” idoneo a rendere insindacabili le opinioni espresse - Dichiarazione di non spettanza al senato della repubblica del potere di deliberare l’insindacabilità - Annullamento della deliberazione adottata.
Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese all’agenzia di stampa ansa - Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di roma - Mancanza del “nesso funzionale” idoneo a rendere insindacabili le opinioni espresse - Dichiarazione di non spettanza al senato della repubblica del potere di deliberare l’insindacabilità - Annullamento della deliberazione adottata.
Testo
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, né il luogo ove le dichiarazioni sono state rese, ancorché all’interno della sede del Senato, può, di per sé solo, conferire carattere di funzione parlamentare ad una intervista privata: tale circostanza, infatti, pur attenendo ad un “contesto politico”, non può, di per sé stessa, far presumere l’esistenza di un nesso funzionale idoneo a rendere operativa la garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 della Costituzione.
- Sul sindacato della Corte in relazione alla garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost., rinvio alle sentenze nn. 10 e 11/2000 e successivamente dalle sentenze nn. 56, 58, 82, 410/2000; 137 2 289/2001; 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521/2002.
- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentare posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenza n. 289/1998 e n. 246/2004.
- In relazione a circostanze che attengono ad un “contesto politico”, che non può, di per sé stesso, far presumere l’esistenza di un nesso funzionale v. sentenza n. 509/2002.
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, né il luogo ove le dichiarazioni sono state rese, ancorché all’interno della sede del Senato, può, di per sé solo, conferire carattere di funzione parlamentare ad una intervista privata: tale circostanza, infatti, pur attenendo ad un “contesto politico”, non può, di per sé stessa, far presumere l’esistenza di un nesso funzionale idoneo a rendere operativa la garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 della Costituzione.
- Sul sindacato della Corte in relazione alla garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost., rinvio alle sentenze nn. 10 e 11/2000 e successivamente dalle sentenze nn. 56, 58, 82, 410/2000; 137 2 289/2001; 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521/2002.
- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentare posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenza n. 289/1998 e n. 246/2004.
- In relazione a circostanze che attengono ad un “contesto politico”, che non può, di per sé stesso, far presumere l’esistenza di un nesso funzionale v. sentenza n. 509/2002.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
31/05/2000
n. 56
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte