Ordinanza 349/2004 (ECLI:IT:COST:2004:349)
Massima numero 28855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  15/11/2004;  Decisione del  15/11/2004
Deposito del 19/11/2004; Pubblicazione in G. U. 24/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28856  28857


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all’indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione dei principi del giusto processo - Assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di proceduta penale. Il giudice ‘a quo’, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 15  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 415  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte