Ordinanza 349/2004 (ECLI:IT:COST:2004:349)
Massima numero 28856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 19/11/2004; Pubblicazione in G. U. 24/11/2004
Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all’indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all’indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di procedura penale. Premesso, infatti, che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non compatibile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, la previsione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari contrasta con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che caratterizzano la particolare forma di giurisdizione davanti al giudice di pace.
- Sulla non comparabilità delle forme del procedimento penale davanti al giudice di pace rispetto a quelle previste per il procedimento per i reati di competenza del tribunale, v. la richiamata ordinanza 201/2004, nonché l’ordinanza n. 290/2003.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di procedura penale. Premesso, infatti, che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non compatibile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, la previsione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari contrasta con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che caratterizzano la particolare forma di giurisdizione davanti al giudice di pace.
- Sulla non comparabilità delle forme del procedimento penale davanti al giudice di pace rispetto a quelle previste per il procedimento per i reati di competenza del tribunale, v. la richiamata ordinanza 201/2004, nonché l’ordinanza n. 290/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 15
co.
codice di procedura penale
n.
art. 415
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte