Ordinanza 349/2004 (ECLI:IT:COST:2004:349)
Massima numero 28857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  15/11/2004;  Decisione del  15/11/2004
Deposito del 19/11/2004; Pubblicazione in G. U. 24/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28855  28856


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Svolgimento ad opera della polizia giudiziaria, senza le garanzie disposte per le indagini del pubblico ministero e senza l’obbligo di iscrizione nel registro contenente la 'notitia criminis' - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento ordinario, lesione del diritto di difesa, mancanza di controllo dell’autorità giudiziaria - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 della Costituzione, degli artt. 11, 14 e 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono che le indagini preliminari siano svolte dalla polizia giudiziaria, che non solo è svincolata “dal controllo dell’autorità giudiziaria, ma non ha l’onere di svolgere indagini anche a favore dell’indagato e non prevedono l’obbligo della polizia giudiziaria di iscrivere la notizia di reato, nonché dell’art. 415-bis del codice di procedura penale. La Corte ha già avuto modo di rilevare il ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in coerenza con le esigenze di massima semplificazione del procedimento e con la “finalità conciliativa” della giurisdizione penale del giudice di pace, per cui, pur riconoscendo alla polizia giudiziaria il potere di compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari , non è, tuttavia, escluso che il pubblico ministero possa esercitare le sue prerogative di direzione e di controllo anche prima e indipendentemente dalla trasmissione della relazione come pure adeguata alla peculiare struttura delle indagini preliminari nel procedimento davanti al giudice di pace appare la disciplina dettata per l’iscrizione della notizia di reato. Infine, quanto alla mancata previsione a carico della polizia giudiziaria dell’onere di svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato, la Corte ha già chiarito che tale onere a carico del pubblico ministero si innesta sulla natura pubblica dell’organo dell’accusa e sui compiti che questi è chiamato ad assolvere nell’ambito delle proprie determinazioni al termine delle indagini, mentre, nel procedimento davanti al giudice di pace, tale onere si risolve nell’alternativa tra la richiesta dell’archiviazione e l’esercizio dell’azione penale.

- Sentenze citate nn. 231/2003, 10, 11, 55, 56, 57/2004, 96/1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 11  co. 

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 14  co. 

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 109

Altri parametri e norme interposte