Ordinanza 350/2004 (ECLI:IT:COST:2004:350)
Massima numero 28858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  15/11/2004;  Decisione del  15/11/2004
Deposito del 19/11/2004; Pubblicazione in G. U. 24/11/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica oltre il termine determinata da caso fortuito o forza maggiore - Rimessione in termini - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all’ordinanza-ingiunzione in corso di lite, lesione del diritto di azione e di difesa del creditore - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile, nella parte in cui, il primo, prevede che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo, ed il secondo, nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione. La Corte, infatti, non può che riaffermare il precedente orientamento in ordine alla perentorietà dei termini, stabilendo la ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l’interesse alla perentorietà dei termini e quello alla salvaguardia del diritto di difesa, non potendosi ammettere una deroga alla regola generale dell’improrogabilità dei termini perentori, concepibile solo nella ipotesi in cui l’inutile decorso del termine determinasse la perdita del diritto vantato e comportasse l’impossibilità per la parte di altrimenti agire e difendersi in giudizio per la sua tutela. Né può ritenersi comparabile la diversa disciplina che regola l’ipotesi dell’ordinanza-ingiunzione in corso di lite ‘ex’ art. 186-ter cod.proc.civ., onde va esclusa la possibilità che essa possa fungere da ‘tertium comparationis’, restando, tuttavia, affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale.

- V. ordinanze citate nn. 276 e 97/1989; 855/1988 e 559/2000; sentenze n. 18/2002, 120/1976, 53/1998; ordinanza n. 303/2002; sentenze nn. 180/2004; 65/1996 e 295/1995; ordinanza n. 80/1998.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 184  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 644  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte