Ordinanza 351/2004 (ECLI:IT:COST:2004:351)
Massima numero 28859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 19/11/2004; Pubblicazione in G. U. 24/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Esecuzione prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e in mancanza di contraddittorio - Denunciata disparità di trattamento, natura meramente formale del controllo giurisdizionale, lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di valutazione sulla persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Esecuzione prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e in mancanza di contraddittorio - Denunciata disparità di trattamento, natura meramente formale del controllo giurisdizionale, lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di valutazione sulla persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché - alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa - valuti la persistenza della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida.
- V. sentenza citata n. 222/2004.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché - alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa - valuti la persistenza della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida.
- V. sentenza citata n. 222/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto-legge
04/04/2002
n. 51
art. 2
co.
legge
07/06/2002
n. 106
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte