Sentenza 353/2004 (ECLI:IT:COST:2004:353)
Massima numero 28862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
28861
Titolo
Finanza regionale - Programmazione economica - Patto di stabilità interna per gli enti territoriali - Flussi di cassa verso gli enti per il triennio 2003-2005 - Prevista determinazione in base ad accordo - Pendenza delle trattative - Determinazione unilaterale del ministro dell’economia - Ricorsi della provincia autonoma di bolzano, della provincia autonoma di trento e della regione trentino-alto adige - Assunta violazione dell’autonomia finanziaria e delle competenze legislative e amministrative delle ricorrenti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Finanza regionale - Programmazione economica - Patto di stabilità interna per gli enti territoriali - Flussi di cassa verso gli enti per il triennio 2003-2005 - Prevista determinazione in base ad accordo - Pendenza delle trattative - Determinazione unilaterale del ministro dell’economia - Ricorsi della provincia autonoma di bolzano, della provincia autonoma di trento e della regione trentino-alto adige - Assunta violazione dell’autonomia finanziaria e delle competenze legislative e amministrative delle ricorrenti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Testo
Nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, non può escludersi che lo Stato, in pendenza di trattative finalizzate al raggiungimento dell’accordo, possa imporre qualche limite, anche alle Regioni speciali, senza con ciò ledere l’autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni stesse. Invero, il potere di determinare transitoriamente (cioè, fino a quando non sia raggiunto l’accordo) i flussi di cassa può essere esercitato solo in correlazione ed al fine del contenimento della spesa degli enti entro i limiti oggettivi risultanti dalla legge, oltre che dai documenti di programmazione. Infatti, il potere attribuito al Ministro dalla norma impugnata non solo è vincolato agli “obiettivi di finanza pubblica per il triennio”, come definiti dal documento annuale di programmazione economico-finanziaria, ma collocandosi la previsione nel quadro del “patto di stabilità interno”, non possono non valere, come limiti di detta discrezionalità, i vincoli quantitativi alla crescita della spesa che la stessa legge fissa per le Regioni ordinarie. Non sono, pertanto, fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e degli artt. 8, 9 e 16 dello stesso statuto, alle relative norme di attuazione, nonché all’art. 119 della Costituzione, dell’art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- V. sentenze citate n. 357/1993 e n. 416/1995; n. 155/1977; n. 62/1987 e n. 132/1993.
Nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, non può escludersi che lo Stato, in pendenza di trattative finalizzate al raggiungimento dell’accordo, possa imporre qualche limite, anche alle Regioni speciali, senza con ciò ledere l’autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni stesse. Invero, il potere di determinare transitoriamente (cioè, fino a quando non sia raggiunto l’accordo) i flussi di cassa può essere esercitato solo in correlazione ed al fine del contenimento della spesa degli enti entro i limiti oggettivi risultanti dalla legge, oltre che dai documenti di programmazione. Infatti, il potere attribuito al Ministro dalla norma impugnata non solo è vincolato agli “obiettivi di finanza pubblica per il triennio”, come definiti dal documento annuale di programmazione economico-finanziaria, ma collocandosi la previsione nel quadro del “patto di stabilità interno”, non possono non valere, come limiti di detta discrezionalità, i vincoli quantitativi alla crescita della spesa che la stessa legge fissa per le Regioni ordinarie. Non sono, pertanto, fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e degli artt. 8, 9 e 16 dello stesso statuto, alle relative norme di attuazione, nonché all’art. 119 della Costituzione, dell’art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- V. sentenze citate n. 357/1993 e n. 416/1995; n. 155/1977; n. 62/1987 e n. 132/1993.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 29
co. 18
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art.
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 10
co. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 14