Sentenza 354/2004 (ECLI:IT:COST:2004:354)
Massima numero 28864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
28863
Titolo
Impresa e imprenditore - Misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno - Estensione ai comuni montani con meno di 5000 abitanti - Previsione di un fondo gestito dal cipe - Ricorso della regione emilia-romagna - Lamentata gestione di un fondo settoriale da parte dello stato in materia di competenza regionale, lesione dell’autonomia finanziaria della regione, violazione del principio di leale collaborazione - Censura formulata in termini generici e carente di motivazione - Inammissibilità della questione.
Impresa e imprenditore - Misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno - Estensione ai comuni montani con meno di 5000 abitanti - Previsione di un fondo gestito dal cipe - Ricorso della regione emilia-romagna - Lamentata gestione di un fondo settoriale da parte dello stato in materia di competenza regionale, lesione dell’autonomia finanziaria della regione, violazione del principio di leale collaborazione - Censura formulata in termini generici e carente di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dell’art. 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui attribuisce al CIPE un potere normativo relativo alla gestione del Fondo in questione, anziché prevedere la mera attribuzione delle risorse aggiuntive alle Regioni e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il potere attribuito al CIPE sia esercitato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché previo parere. La premessa da cui muove la ricorrente Regione, secondo cui “gli incentivi alle imprese giovanili costituiscono materia di potestà regionale piena”, non è, in realtà, sorretta da alcuna motivazione, ma solo apoditticamente affermata. Un sostegno argomentativo per qualificare come “materia” degli incentivi alle imprese, in generale, ed a quelle giovanili, in particolare, si appalesa vieppiù necessario, tenuto conto della discutibilità di tale qualificazione, ed anche in considerazione che tali incentivi non sono circoscritti in ambito esclusivamente regionale, bensì operano su tutto il territorio nazionale.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dell’art. 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui attribuisce al CIPE un potere normativo relativo alla gestione del Fondo in questione, anziché prevedere la mera attribuzione delle risorse aggiuntive alle Regioni e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il potere attribuito al CIPE sia esercitato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché previo parere. La premessa da cui muove la ricorrente Regione, secondo cui “gli incentivi alle imprese giovanili costituiscono materia di potestà regionale piena”, non è, in realtà, sorretta da alcuna motivazione, ma solo apoditticamente affermata. Un sostegno argomentativo per qualificare come “materia” degli incentivi alle imprese, in generale, ed a quelle giovanili, in particolare, si appalesa vieppiù necessario, tenuto conto della discutibilità di tale qualificazione, ed anche in considerazione che tali incentivi non sono circoscritti in ambito esclusivamente regionale, bensì operano su tutto il territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 67
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte