Ordinanza 355/2004 (ECLI:IT:COST:2004:355)
Massima numero 28865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Testo unico in materia edilizia - Fissazione del termine di entrata in vigore - Successiva proroga - Assunta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega - Manifesta infondatezza della questione.
Testo unico in materia edilizia - Fissazione del termine di entrata in vigore - Successiva proroga - Assunta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dell’art. 138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 5-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463, nella parte in cui hanno, rispettivamente, stabilito e differito l’entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al 1° gennaio 2002 ed al 30 giugno 2002. L’esercizio della funzione legislativa delegata, compresa la pubblicazione del decreto presidenziale, si è, infatti, esaurita, nel caso di specie, entro il termine fissato dalla legge di delega, rispondendo, così al principio più volte affermato dalla Corte, secondo cui l’esercizio della funzione legislativa delegata si esaurisce con l’emanazione del decreto presidenziale entro il termine fissato dalla legge di delega, mentre la sua pubblicazione, pur indispensabile per l’entrata in vigore dell’atto legislativo, costituisce un fatto esterno e successivo all’esercizio della funzione stessa e, pertanto, non necessariamente deve avvenire nel termine suddetto.
- V. ordinanze citate n. 425/2002 e 425/2000.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dell’art. 138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 5-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463, nella parte in cui hanno, rispettivamente, stabilito e differito l’entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al 1° gennaio 2002 ed al 30 giugno 2002. L’esercizio della funzione legislativa delegata, compresa la pubblicazione del decreto presidenziale, si è, infatti, esaurita, nel caso di specie, entro il termine fissato dalla legge di delega, rispondendo, così al principio più volte affermato dalla Corte, secondo cui l’esercizio della funzione legislativa delegata si esaurisce con l’emanazione del decreto presidenziale entro il termine fissato dalla legge di delega, mentre la sua pubblicazione, pur indispensabile per l’entrata in vigore dell’atto legislativo, costituisce un fatto esterno e successivo all’esercizio della funzione stessa e, pertanto, non necessariamente deve avvenire nel termine suddetto.
- V. ordinanze citate n. 425/2002 e 425/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
06/06/2001
n. 380
art. 138
co.
decreto-legge
23/11/2001
n. 411
art. 5
co.
legge
31/12/2001
n. 463
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte