Ordinanza 215/2022 (ECLI:IT:COST:2022:215)
Massima numero 45100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  05/10/2022;  Decisione del  05/10/2022
Deposito del 20/10/2022; Pubblicazione in G. U. 26/10/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Giudice di pace - Compenso - Natura di indennità non avente carattere retributivo - Conseguente estraneità del principio di retribuzione proporzionata - Estraneità del principio di buon andamento alla funzione giurisdizionale (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma secondo cui il compenso spettante al giudice di pace non può superare la somma di euro 72.000 lordi annui). (Classif. 165003).

Testo

Non è conferente l'evocazione del principio enunciato nell'art. 36 Cost. con riguardo all'attività prestata dai giudici onorari di pace. (Precedente: S. 70/1971 - mass. 5524).


Il principio di buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, Cost., pur essendo riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. (Precedenti: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 91/2018 - mass. 40075; S. 44/2016 - mass. 38760).


(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per evocazione di parametri inconferenti, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Catanzaro, in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che il compenso spettante al giudice di pace non può superare la somma di euro 72.000 lordi annui. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale e il giudice a quo, astenendosi da qualsiasi confronto con le norme applicabili ratione temporis, non fornisce alcuna reale motivazione sulle ragioni per le quali il compenso spettante ai giudici onorari di pace debba essere considerato come avente carattere retributivo, anziché indennitario. (Precedenti: S. 41/2021 - mass. 43661; S. 267/2020 - mass. 43084).



Atti oggetto del giudizio

legge  21/11/1991  n. 374  art. 11  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte