Ordinanza 356/2004 (ECLI:IT:COST:2004:356)
Massima numero 28866
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MEZZANOTTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un senatore autore di due articoli dal contenuto asseritamene diffamatorio pubblicati su una rivista - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di napoli, sezione prima civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull’ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un senatore autore di due articoli dal contenuto asseritamene diffamatorio pubblicati su una rivista - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di napoli, sezione prima civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull’ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Napoli, prima sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultimo nella seduta del 6 febbraio 2003, con la quale si è ritenuto che i fatti oggetto del processo civile, concernono opinioni espresse dal Parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia il Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione del Senato della Repubblica.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Napoli, prima sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultimo nella seduta del 6 febbraio 2003, con la quale si è ritenuto che i fatti oggetto del processo civile, concernono opinioni espresse dal Parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia il Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione del Senato della Repubblica.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
06/02/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3