Ordinanza 357/2004 (ECLI:IT:COST:2004:357)
Massima numero 28867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Assistenza - Assegno di maternità “una tantum” per il secondo figlio - Criteri per l’erogazione - Esclusione dei nuclei familiari non fondati sul matrimonio - Assunta disparità di trattamento dei figli, lesione del principio di protezione della maternità e dell’infanzia - Questione sollevata dal consiglio di stato in sede di ricorso straordinario al presidente della repubblica - Carenza di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Regione friuli-venezia giulia - Assistenza - Assegno di maternità “una tantum” per il secondo figlio - Criteri per l’erogazione - Esclusione dei nuclei familiari non fondati sul matrimonio - Assunta disparità di trattamento dei figli, lesione del principio di protezione della maternità e dell’infanzia - Questione sollevata dal consiglio di stato in sede di ricorso straordinario al presidente della repubblica - Carenza di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione, dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito si inserisce l’attività dell’Organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale; ne consegue che il Consiglio di Stato, il quale opera in tale sede come organo non giurisdizionale, è privo di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
- V. sentenza citata n. 254/2004.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione, dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito si inserisce l’attività dell’Organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale; ne consegue che il Consiglio di Stato, il quale opera in tale sede come organo non giurisdizionale, è privo di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
- V. sentenza citata n. 254/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
22/02/2000
n. 2
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte