Ordinanza 358/2004 (ECLI:IT:COST:2004:358)
Massima numero 28868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dichiarazioni 'erga alios' rese dall’imputato nel corso dell’udienza preliminare - Utilizzazione dibattimentale mediante lettura - Esclusione - Assunta disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’incidente probatorio, lesione del principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Dichiarazioni 'erga alios' rese dall’imputato nel corso dell’udienza preliminare - Utilizzazione dibattimentale mediante lettura - Esclusione - Assunta disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’incidente probatorio, lesione del principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, (nella ipotesi rappresentata dalla circostanza che il procedimento, dapprima cumulativo a carico di due minorenni coimputati, aveva visto uno dei due rendere dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nel corso della comune udienza preliminare, e poi, a seguito di separazione, avvalersi della facoltà di non rispondere), non prevede, nell’ipotesi testé rappresentata, la lettura e, quindi, la utilizzazione processuale delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso della udienza preliminare. Il giudice ‘a quo’, infatti, opera una parziale ricostruzione del quadro normativo, poiché non ha considerato che l’art. 514, comma 1, del codice di rito, nello stabilire il principio generale del divieto di letture, quale veicolo di utilizzazione processuale degli atti, salvo le ipotesi espressamente previste, ha inserito, nelle deroghe, proprio il caso delle dichiarazioni rese nella udienza preliminare “nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 cod. proc. pen.” Inoltre, compie una erronea comparazione di istituti (utilizzazione mediante lettura tra le dichiarazioni rese nel corso della udienza preliminare con forme diverse da quelle dibattimentali e le dichiarazioni acquisite nel corso dell’incidente probatorio) fra loro non omologabili sotto il profilo strutturale e funzionale. Infatti, alla diversità delle forme di assunzione si coniuga la differente prospettiva in cui esse si collocano nella dinamica processuale: mentre, invero, l’incidente probatorio è istituto che si proietta verso l’utilizzazione dibattimentale, l’interrogatorio, assunto con le forme ordinarie nel corso dell’udienza preliminare è, per sua natura, destinato a produrre i suoi effetti all’interno di quella fase. Ove, invece, l’interrogatorio sia stato assunto con forme tipiche del dibattimento (e, quindi, a tale fase idealmente e formalmente coeso) è comprensibile il diverso regime di utilizzazione mediante lettura.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, (nella ipotesi rappresentata dalla circostanza che il procedimento, dapprima cumulativo a carico di due minorenni coimputati, aveva visto uno dei due rendere dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nel corso della comune udienza preliminare, e poi, a seguito di separazione, avvalersi della facoltà di non rispondere), non prevede, nell’ipotesi testé rappresentata, la lettura e, quindi, la utilizzazione processuale delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso della udienza preliminare. Il giudice ‘a quo’, infatti, opera una parziale ricostruzione del quadro normativo, poiché non ha considerato che l’art. 514, comma 1, del codice di rito, nello stabilire il principio generale del divieto di letture, quale veicolo di utilizzazione processuale degli atti, salvo le ipotesi espressamente previste, ha inserito, nelle deroghe, proprio il caso delle dichiarazioni rese nella udienza preliminare “nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 cod. proc. pen.” Inoltre, compie una erronea comparazione di istituti (utilizzazione mediante lettura tra le dichiarazioni rese nel corso della udienza preliminare con forme diverse da quelle dibattimentali e le dichiarazioni acquisite nel corso dell’incidente probatorio) fra loro non omologabili sotto il profilo strutturale e funzionale. Infatti, alla diversità delle forme di assunzione si coniuga la differente prospettiva in cui esse si collocano nella dinamica processuale: mentre, invero, l’incidente probatorio è istituto che si proietta verso l’utilizzazione dibattimentale, l’interrogatorio, assunto con le forme ordinarie nel corso dell’udienza preliminare è, per sua natura, destinato a produrre i suoi effetti all’interno di quella fase. Ove, invece, l’interrogatorio sia stato assunto con forme tipiche del dibattimento (e, quindi, a tale fase idealmente e formalmente coeso) è comprensibile il diverso regime di utilizzazione mediante lettura.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 513
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 513
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 4
Altri parametri e norme interposte