Ordinanza 359/2004 (ECLI:IT:COST:2004:359)
Massima numero 28869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Stipendi - Pignoramento, sequestro e cessione - Lamentata differenziazione rispetto al regime delle retribuzioni dei dipendenti privati - Questione volta a creare, con manipolazione di più norme, un nuovo sistema rispetto a quello realizzato dal legislatore - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Stipendi - Pignoramento, sequestro e cessione - Lamentata differenziazione rispetto al regime delle retribuzioni dei dipendenti privati - Questione volta a creare, con manipolazione di più norme, un nuovo sistema rispetto a quello realizzato dal legislatore - Manifesta inammissibilità.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma e dell’art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; il primo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e nella parte in cui non prevede il simultaneo concorso nei limiti della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; il secondo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. E’ inibito, infatti, alla Corte procedere, attraverso la manipolazione di più norme, alla creazione di un nuovo equilibrio rispetto a quello realizzato – in modo non manifestamente irragionevole – dal legislatore.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma e dell’art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; il primo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e nella parte in cui non prevede il simultaneo concorso nei limiti della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; il secondo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. E’ inibito, infatti, alla Corte procedere, attraverso la manipolazione di più norme, alla creazione di un nuovo equilibrio rispetto a quello realizzato – in modo non manifestamente irragionevole – dal legislatore.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
05/01/1950
n. 180
art. 2
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
05/01/1950
n. 180
art. 2
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
05/01/1950
n. 180
art. 68
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte