Ordinanza 360/2004 (ECLI:IT:COST:2004:360)
Massima numero 28870
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un deputato per una asserita condotta diffamatoria posta in essere nel corso di una trasmissione radiofonica - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso della corte d’appello di roma, prima sezione civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull’ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un deputato per una asserita condotta diffamatoria posta in essere nel corso di una trasmissione radiofonica - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso della corte d’appello di roma, prima sezione civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull’ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 9 luglio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, oggetto di controversia civile, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia la Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione della Camera dei deputati.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 9 luglio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, oggetto di controversia civile, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia la Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione della Camera dei deputati.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
09/07/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3