Ordinanza 362/2004 (ECLI:IT:COST:2004:362)
Massima numero 28874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Contrassegni per invalidi civili - Attribuzione ai soli invalidi non deambulanti - Lamentata disparità di trattamento in danno degli invalidi ambulanti, lesione del diritto alla salute - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Contrassegni per invalidi civili - Attribuzione ai soli invalidi non deambulanti - Lamentata disparità di trattamento in danno degli invalidi ambulanti, lesione del diritto alla salute - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e dell’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui individuano “quali soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delineati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti”. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, impedendo così alla Corte di esercitare il doveroso controllo sulla rilevanza della questione prospettata.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e dell’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui individuano “quali soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delineati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti”. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, impedendo così alla Corte di esercitare il doveroso controllo sulla rilevanza della questione prospettata.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 158
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
24/07/1996
n. 503
art. 11
co.
decreto del Presidente della Repubblica
24/07/1996
n. 503
art. 12
co.
decreto del Presidente della Repubblica
16/12/1992
n. 495
art. 381
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte