Ordinanza 363/2004 (ECLI:IT:COST:2004:363)
Massima numero 28875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
15/11/2004; Decisione del
15/11/2004
Deposito del 25/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione - Proposizione con deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata lesione del diritto di difesa e discriminazione in danno dei meno abbienti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate - Necessità di riesame della perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Sanzioni amministrative - Ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione - Proposizione con deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata lesione del diritto di difesa e discriminazione in danno dei meno abbienti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate - Necessità di riesame della perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino il permanere della rilevanza della prospettata questione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2004, successiva ad entrambe le ordinanze, che ha, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione, sostanzialmente modificato la disciplina in relazione alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni si legittimità costituzionale.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino il permanere della rilevanza della prospettata questione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2004, successiva ad entrambe le ordinanze, che ha, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione, sostanzialmente modificato la disciplina in relazione alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni si legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
legge
24/11/1981
n. 689
art. 23
co.
legge
24/11/1981
n. 689
art. 24
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte