Sentenza 216/2022 (ECLI:IT:COST:2022:216)
Massima numero 45113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  13/09/2022;  Decisione del  13/09/2022
Deposito del 21/10/2022; Pubblicazione in G. U. 26/10/2022
Massime associate alla pronuncia:  45114


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Individuazione da parte di Regioni e Province autonome di aree o zone non idonee all'installazione - Riconduzione alla disciplina del regime dei titoli abilitativi - Necessario rispetto dei principi fondamentali della materia, tra cui la riserva di procedimento amministrativo - Necessità di un'apposita istruttoria (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di una norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che individua una serie di aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW). (Classif. 094007).

Testo

La disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi, per la generalità delle Regioni, ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle linee guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010. (Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 258/2020 - mass. 43546; S. 106/2020 - mass. 42993, 86/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40785).


Le linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le citate linee guida hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, essendo le disposizioni in esse contenute annoverate tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle regioni. (Precedenti: 77/2022 - mass. 44822; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42667; S. 69/2018).


Poiché lo statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non prevede alcuna competenza legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, opera la clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; pertanto, la competenza legislativa così acquisita dalla detta Regione è soggetta al regime complessivo del Titolo V, che comprende, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'obbligo di rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato quali, per la materia in esame, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e le linee guida da esso previste. (Precedenti: S. 148/2019 - mass. 42410; S. 119/2019 - mass. 42772).


La dichiarazione di inidoneità all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili deve risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata, volta a prendere in considerazione una serie di interessi coinvolti, e l'individuazione delle aree o zone non idonee da parte delle Regioni deve avvenire attraverso atti di programmazione. Una normativa regionale che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. (Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42665 e 42667, S. 69/2018 - mass. 40784; S. 13/2014 - mass. 37604; S. 44/2011 - mass. 35352).


Il paragrafo 17 delle linee guida, enunciando principi fondamentali della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, richiede un'apposita istruttoria, finalizzata all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - nella quale vengano bilanciati l'interesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili e quelli alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale -, che deve sfociare in un atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo.

L'interesse allo sviluppo di energie rinnovabili è di cruciale rilievo rispetto all'obiettivo di tutela dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni.


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 4, comma 17, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021, che individua una serie di aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW. La norma impugnata dal Governo è incompatibile il par. 17 delle linee guida. Non può, infatti, ritenersi consentito dichiarare non idonee aree individuate in esito a diversi procedimenti amministrativi, nei quali non viene in considerazione l'interesse allo sviluppo di energie rinnovabili; né può ovviare alla mancanza del procedimento amministrativo la circostanza che le aree previste dalla disposizione impugnata corrispondano, in parte, a quelle menzionate nell'Allegato f alle linee guida, per le quali l'installazione di impianti non è vietata in maniera generalizzata ma solo a seguito di un'apposita istruttoria). (Precedenti: S. 121/2022 - mass. 44902, n. 177 del 2021 - mass. 44094, S. 106/2020 - mass. 42993, n. 86 del 2019 - mass. 42665; S. 69/ 2018 - mass. 40784).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  02/11/2021  n. 16  art. 4  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte