Sentenza 364/2004 (ECLI:IT:COST:2004:364)
Massima numero 28876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
17/11/2004; Decisione del
17/11/2004
Deposito del 26/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Istituti di credito - Amministratori - Divieto, a rilevanza penale, di contrarre obbligazioni con la banca amministrata, diretta o controllata - Mancata abrogazione della sanzione penale a fronte della riforma dei reati societari - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli amministratori di società non creditizie - Non fondatezza della questione.
Istituti di credito - Amministratori - Divieto, a rilevanza penale, di contrarre obbligazioni con la banca amministrata, diretta o controllata - Mancata abrogazione della sanzione penale a fronte della riforma dei reati societari - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli amministratori di società non creditizie - Non fondatezza della questione.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il potere di configurare le ipotesi criminose così come pure di abrogare le singole previsioni punitive rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragionevole. La scelta, quindi, di conservare, in alcuni settori particolarmente “sensibili”, quali quello bancario, la previgente disciplina penalistica della materia, strutturata secondo lo schema del reato di mero pericolo, non può ritenersi manifestamente irragionevole ed arbitraria in relazione alla specificità dell’attività bancaria, che per le sue caratteristiche e gli interessi in essa coinvolti rende non irragionevole la previsione di forme specifiche e più intense di protezione penale; come pure, in ragione delle peculiari esigenze di tutela di tale settore, si giustifica l’esistenza di un ‘corpus’ di incriminazioni aggiuntivo rispetto al sistema dei reati societari. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, norma, quest’ultima, che vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti l’organo di controllo; punendo, altresì, l’inosservanza del divieto con le pene stabilite dall’art. 2624, primo comma, del codice civile.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il potere di configurare le ipotesi criminose così come pure di abrogare le singole previsioni punitive rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragionevole. La scelta, quindi, di conservare, in alcuni settori particolarmente “sensibili”, quali quello bancario, la previgente disciplina penalistica della materia, strutturata secondo lo schema del reato di mero pericolo, non può ritenersi manifestamente irragionevole ed arbitraria in relazione alla specificità dell’attività bancaria, che per le sue caratteristiche e gli interessi in essa coinvolti rende non irragionevole la previsione di forme specifiche e più intense di protezione penale; come pure, in ragione delle peculiari esigenze di tutela di tale settore, si giustifica l’esistenza di un ‘corpus’ di incriminazioni aggiuntivo rispetto al sistema dei reati societari. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, norma, quest’ultima, che vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti l’organo di controllo; punendo, altresì, l’inosservanza del divieto con le pene stabilite dall’art. 2624, primo comma, del codice civile.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/04/2002
n. 61
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte