Ordinanza 365/2004 (ECLI:IT:COST:2004:365)
Massima numero 28877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
17/11/2004; Decisione del
17/11/2004
Deposito del 26/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale - Condannato per il reato di evasione - Arresti domiciliari - Non concedibilità nel termine di cinque anni - Decorrenza del termine dalla sentenza irrevocabile di condanna, anziché dalla commissione del reato di evasione - Lamentata disparità di trattamento di casi identici in funzione del tempo di definizione del processo penale, lesione del principio di ragionevole durata del processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale - Condannato per il reato di evasione - Arresti domiciliari - Non concedibilità nel termine di cinque anni - Decorrenza del termine dalla sentenza irrevocabile di condanna, anziché dalla commissione del reato di evasione - Lamentata disparità di trattamento di casi identici in funzione del tempo di definizione del processo penale, lesione del principio di ragionevole durata del processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che “non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede”. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, che si traduce in un palese difetto di motivazione sulla rilevanza, impedendo così alla Corte di esercitare la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
- V. ordinanze citate nn. 309 e 291/2004.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che “non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede”. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, che si traduce in un palese difetto di motivazione sulla rilevanza, impedendo così alla Corte di esercitare la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
- V. ordinanze citate nn. 309 e 291/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 284
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte