Ordinanza 366/2004 (ECLI:IT:COST:2004:366)
Massima numero 28878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
17/11/2004; Decisione del
17/11/2004
Deposito del 26/11/2004; Pubblicazione in G. U. 01/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Diritto all’interruzione della gravidanza - Inadempimento dell’obbligo di esatta informazione in tempo utile da parte dei medici del servizio sanitario - Risarcimento del danno subito - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, dei principi in tema di pena di morte e di tutela della salute - Totale difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Diritto all’interruzione della gravidanza - Inadempimento dell’obbligo di esatta informazione in tempo utile da parte dei medici del servizio sanitario - Risarcimento del danno subito - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, dei principi in tema di pena di morte e di tutela della salute - Totale difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione, degli artt. 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194. Il giudice ‘a quo’, infatti, per ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionalità proposta, avrebbe dovuto motivatamente affermare che, trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza, la gestante, se informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto, in base alla normativa impugnata, decidere l’eventuale interruzione della gravidanza, in quanto non sussisteva la possibilità di vita autonoma del nascituro malformato.
E’ manifestamente inammissibile, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione, degli artt. 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194. Il giudice ‘a quo’, infatti, per ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionalità proposta, avrebbe dovuto motivatamente affermare che, trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza, la gestante, se informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto, in base alla normativa impugnata, decidere l’eventuale interruzione della gravidanza, in quanto non sussisteva la possibilità di vita autonoma del nascituro malformato.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/05/1978
n. 194
art. 5
co.
legge
22/05/1978
n. 194
art. 6
co.
legge
22/05/1978
n. 194
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte