Sentenza 367/2004 (ECLI:IT:COST:2004:367)
Massima numero 28879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  17/11/2004;  Decisione del  17/11/2004
Deposito del 29/11/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria in fase cautelare - Soggetto infermo di mente - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione con la misura non detentiva della libertà vigilata - Esclusione - Automatismo privo di ragionevolezza con lesione del diritto alla salute - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale. La Corte ha già avuto modo di affermare che “l’automatismo di una misura segregante e totale, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona”. Tali argomentazioni attagliano a maggior ragione alla disciplina dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, che si pone in una fase processuale in cui – alla luce della non definitività degli accertamenti sul fatto – assume rilievo particolare l’esigenza di predisporre forme di cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto, mediante interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità, incompatibili con l’automatismo che caratterizza la disposizione censurata.

- V. sentenze citate n. 253/2003 e n. 228/1999 e ordinanza n. 88/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 206  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte