Ordinanza 368/2004 (ECLI:IT:COST:2004:368)
Massima numero 28880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  17/11/2004;  Decisione del  17/11/2004
Deposito del 29/11/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Mafia - Beni di cui non sia provata la legittima provenienza - Confisca - Contestuale rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale - Inapplicabilità della misura patrimoniale - Lamentata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla revoca della misura di prevenzione personale per il venir meno della pericolosità sociale, lesione della tutela dell’iniziativa economica privata e della funzione sociale della proprietà - Questione finalizzata ad introdurre una innovazione conseguente ad una scelta di politica criminale - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, 2 42, secondo comma, della Costituzionale, dell’art. 2-ter, ter, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni, di cui non sia provata la legittimi provenienza, in caso di contestuale rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale che era però presente al momento dell’acquisto dei beni. La Corte, infatti, ha già chiarito che nel sistema legislativo della prevenzione antimafia le misure patrimoniali normalmente accedono a quelle personali, e che il legislatore è rimasto comunque ancorato al principio, secondo cui le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano e che siano avvantaggiati dal loro reimpiego, nell’ambito di attività delittuose. Con particolare riferimento alla confisca ha precisato che tale misura, a differenza del sequestro, “comporta conseguenze ablatorie definitive” sempre che “i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall’altro, siano già stati definitivamente accertati”. Ne consegue che l’intervento richiesto alla Corte non si collocherebbe all’interno del sistema legislativo vigente, ma rappresenterebbe una innovazione conseguente ad una scelta di politica criminale, la quale, in quanto tale, non rientra tra i poteri del giudice di costituzionalità delle leggi.

- V. sentenza citata n. 335/1996 e ordinanza n. 721/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 3

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 4

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte