Ordinanza 369/2004 (ECLI:IT:COST:2004:369)
Massima numero 28881
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
17/11/2004; Decisione del
17/11/2004
Deposito del 29/11/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un senatore imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di milano, sezione ottava penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull’ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un senatore imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di milano, sezione ottava penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull’ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, sezione ottava penale, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, oggetto di procedimento penale, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Milano, sezione ottava penale, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia il Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione del Senato della Repubblica.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, sezione ottava penale, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, oggetto di procedimento penale, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Milano, sezione ottava penale, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia il Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione del Senato della Repubblica.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
15/10/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3