Ordinanza 370/2004 (ECLI:IT:COST:2004:370)
Massima numero 28882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  17/11/2004;  Decisione del  17/11/2004
Deposito del 29/11/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sospensione condizionale della pena - Pene irrogate dal giudice di pace - Inapplicabilità del beneficio - Lamentata irragionevole discriminazione rispetto a pene irrogate da un giudice diverso e lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che esclude l’applicabilità della sospensione condizionale della pena in rapporto alle pene irrogate dal giudice di pace. Il giudice rimettente, infatti, omette qualsiasi motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio ‘a quo’ sia in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.

- In termini, sentenza citata n. 290/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 60  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte