Ordinanza 371/2004 (ECLI:IT:COST:2004:371)
Massima numero 28883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
17/11/2004; Decisione del
17/11/2004
Deposito del 29/11/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Particolare tenuità del fatto - Esclusione della procedibilità - Denunciata lesione dei principi di legalità, soggezione del giudice soltanto alla legge ed obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, eccesso di delega - Riproposizione, nel corso dello stesso grado di giudizio, di questioni già ritenute dalla corte irrilevanti nel giudizio 'a quo' - Omesse considerazioni, da parte del rimettente, sul punto della rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Particolare tenuità del fatto - Esclusione della procedibilità - Denunciata lesione dei principi di legalità, soggezione del giudice soltanto alla legge ed obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, eccesso di delega - Riproposizione, nel corso dello stesso grado di giudizio, di questioni già ritenute dalla corte irrilevanti nel giudizio 'a quo' - Omesse considerazioni, da parte del rimettente, sul punto della rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dell’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1991, n. 374, concernente, per i reati di competenza del giudice di pace, l’esclusione della procedibilità nei casi di “particolare tenuità del fatto”. Per costante giurisprudenza costituzionale, al giudice ‘a quo’ non è precluso di sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado di giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia puramente processuale, tuttavia è necessario che il giudice ‘a quo’ abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l’esame, nel merito, della questione. Il giudice rimettente, riproponendo solo due delle quattro questioni precedentemente sollevate, ha eliminato, nella presente fase, uno dei motivi di inammissibilità rilevato nella precedente pronuncia inerente al carattere complessivamente contraddittorio del quesito, ma omette, nell’ordinanza di rimessione, di prendere in esame l’altro motivo di inammissibilità relativo alla irrilevanza, per inapplicabilità dell’istituto in discorso al caso concreto, derivante dall’opposizione per ‘facta concludentia’ della persona offesa.
- V. precedente decisione di inammissibilità n. 34/2003.
- Sentenze citate n. 63/2003; n. 12/1998; n. 87/2000 e n. 433/1995.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dell’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1991, n. 374, concernente, per i reati di competenza del giudice di pace, l’esclusione della procedibilità nei casi di “particolare tenuità del fatto”. Per costante giurisprudenza costituzionale, al giudice ‘a quo’ non è precluso di sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado di giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia puramente processuale, tuttavia è necessario che il giudice ‘a quo’ abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l’esame, nel merito, della questione. Il giudice rimettente, riproponendo solo due delle quattro questioni precedentemente sollevate, ha eliminato, nella presente fase, uno dei motivi di inammissibilità rilevato nella precedente pronuncia inerente al carattere complessivamente contraddittorio del quesito, ma omette, nell’ordinanza di rimessione, di prendere in esame l’altro motivo di inammissibilità relativo alla irrilevanza, per inapplicabilità dell’istituto in discorso al caso concreto, derivante dall’opposizione per ‘facta concludentia’ della persona offesa.
- V. precedente decisione di inammissibilità n. 34/2003.
- Sentenze citate n. 63/2003; n. 12/1998; n. 87/2000 e n. 433/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 34
co.
legge
24/11/1999
n. 468
art. 17
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte