Sentenza 372/2004 (ECLI:IT:COST:2004:372)
Massima numero 28884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 02/12/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Titolo
Regione toscana - Statuto - Proposizioni con contenuto di “principi generali” e “finalità principali”, particolarmente in tema di diritto di voto agli immigrati, convivenza fuori del vincolo matrimoniale, equilibrio ecologico, ambiente, patrimonio culturale, biodiversità, rispetto degli animali, patrimonio storico artistico e paesaggistico, sviluppo economico, competitività delle imprese, libertà di iniziativa economica, cooperazione - Ricorso del governo - Funzione di natura culturale o politica, ma non normativa - Carenza di idoneità lesiva - Inammissibilità delle questioni.
Regione toscana - Statuto - Proposizioni con contenuto di “principi generali” e “finalità principali”, particolarmente in tema di diritto di voto agli immigrati, convivenza fuori del vincolo matrimoniale, equilibrio ecologico, ambiente, patrimonio culturale, biodiversità, rispetto degli animali, patrimonio storico artistico e paesaggistico, sviluppo economico, competitività delle imprese, libertà di iniziativa economica, cooperazione - Ricorso del governo - Funzione di natura culturale o politica, ma non normativa - Carenza di idoneità lesiva - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 121, secondo comma, e 138 della Costituzione, dell’art. 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana, approvato, in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, nella parte in cui estende il diritto di voto agli immigrati; in riferimento agli artt.2, 3, 5, 29, 117, secondo comma, lettere i) e l), 123, primo comma, della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettera h) del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce che la Regione persegue “il riconoscimento delle altre forme di convivenza”; in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettere l), del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali; in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118 della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettera m) del predetto statuto, nella parte in cui persegue “la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettere n), o) e p) del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce quali finalità prioritarie “la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell’ambiente” (lettera n), “la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese” (lettera o); “la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei” (lettera p). Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Tuttavia a tali enunciazioni, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa.
- Sentenze citate n. 40/1972, n. 829/1988, n. 2/2004, n. 196/2003.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 121, secondo comma, e 138 della Costituzione, dell’art. 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana, approvato, in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, nella parte in cui estende il diritto di voto agli immigrati; in riferimento agli artt.2, 3, 5, 29, 117, secondo comma, lettere i) e l), 123, primo comma, della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettera h) del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce che la Regione persegue “il riconoscimento delle altre forme di convivenza”; in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettere l), del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali; in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118 della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettera m) del predetto statuto, nella parte in cui persegue “la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettere n), o) e p) del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce quali finalità prioritarie “la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell’ambiente” (lettera n), “la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese” (lettera o); “la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei” (lettera p). Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Tuttavia a tali enunciazioni, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa.
- Sentenze citate n. 40/1972, n. 829/1988, n. 2/2004, n. 196/2003.
Atti oggetto del giudizio
Statuto Regione Toscana
n.
art. 3
co. 6
Statuto Regione Toscana
n.
art. 4
co. 1
Statuto Regione Toscana
n.
art. 4
co. 1
Statuto Regione Toscana
n.
art. 4
co. 1
Statuto Regione Toscana
n.
art. 4
co. 1
Statuto Regione Toscana
n.
art. 4
co. 1
Statuto Regione Toscana
n.
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 3
Costituzione
art. 121
co. 2
Costituzione
art. 123
co. 1
Costituzione
art. 138
Altri parametri e norme interposte