Sentenza 372/2004 (ECLI:IT:COST:2004:372)
Massima numero 28885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 02/12/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Titolo
Regione toscana - Statuto - Programma di governo - Approvazione entro 10 giorni dalla sua illustrazione - Ricorso del governo - Asserita irragionevole variazione rispetto alla forma di governo prefigurata nella costituzione - Non fondatezza della questione.
Regione toscana - Statuto - Programma di governo - Approvazione entro 10 giorni dalla sua illustrazione - Ricorso del governo - Asserita irragionevole variazione rispetto alla forma di governo prefigurata nella costituzione - Non fondatezza della questione.
Testo
Lo schema procedimentale per la formazione della Giunta regionale consente che l’approvazione consiliare del programma di governo appaia coerente rispetto al sistema elettorale “normale”, accolto dall’art. 122, quinto comma, della Costituzione, posto che la eventuale mancata approvazione consiliare può avere solo rilievo politico, senza possibilità di determinare alcun effetto giuridicamente rilevante sulla permanenza in carica del Presidente, della giunta, ovvero sulla composizione di questa ultima. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 122, quinto comma, della Costituzione, dell’art. 32, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, nella parte in cui stabilisce che “il programma di governo è approvato entro 10 giorni dalla sua illustrazione”.
Lo schema procedimentale per la formazione della Giunta regionale consente che l’approvazione consiliare del programma di governo appaia coerente rispetto al sistema elettorale “normale”, accolto dall’art. 122, quinto comma, della Costituzione, posto che la eventuale mancata approvazione consiliare può avere solo rilievo politico, senza possibilità di determinare alcun effetto giuridicamente rilevante sulla permanenza in carica del Presidente, della giunta, ovvero sulla composizione di questa ultima. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 122, quinto comma, della Costituzione, dell’art. 32, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, nella parte in cui stabilisce che “il programma di governo è approvato entro 10 giorni dalla sua illustrazione”.
Atti oggetto del giudizio
Statuto Regione Toscana
n.
art. 32
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 122
co. 5
Altri parametri e norme interposte