Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Collocazione e limiti all'installazione - Individuazione di criteri - Compito riservato alle linee guida ministeriali - Conseguente divieto, per le Regioni, di provvedere autonomamente (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che individuano una serie di condizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici). (Classif. 094007).
Sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle Regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa. (Precedenti: S. 121/2022 - mass. 44902; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 298/2013; S. 308/2011; S. 168/2010 - mass. 34639).
Le linee giuda di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in Conferenza unificata in attuazione del principio di leale collaborazione, definiscono criteri funzionali all'individuazione di punti di equilibrio tra l'interesse al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea e degli obblighi assunti con le ratifiche del Protocollo di Kyoto e dell'Accordo di Parigi, la tutela del paesaggio e del territorio e la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale ai privati interessati alla realizzazione degli impianti. (Precedenti: S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S 46/2021; S. 237/2020; S. 148/2019; S. 275/2012; S. 85/2012 - mass. 36239).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 18, lett. a, d e f, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021 che - fermi i divieti di installazione previsti dalla stessa legge regionale - individua una serie di condizioni cui è subordinata la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, di potenza superiore a 1 MW, relative alla non compromissione di un bene paesaggistico, alla loro posizione nonché al contenimento del livello di compromissione e degrado determinato dalla loro dimensione e concentrazione. La Regione non può dettare per legge criteri generali per la localizzazione dei detti impianti, a maggior ragione quando si risolvano in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale).