Sentenza 372/2004 (ECLI:IT:COST:2004:372)
Massima numero 28887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 02/12/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Titolo
Regione toscana - Statuto - Funzioni amministrative conferite agli enti locali - Disciplina con legge regionale per garantire uniformità in funzione di specifiche esigenze unitarie - Ricorso del governo - Asserita lesione della riserva di potestà regolamentare attribuita agli enti locali, della autonomia organizzativa e amministrativa degli stessi, del principio di sussidiarietà, del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Regione toscana - Statuto - Funzioni amministrative conferite agli enti locali - Disciplina con legge regionale per garantire uniformità in funzione di specifiche esigenze unitarie - Ricorso del governo - Asserita lesione della riserva di potestà regolamentare attribuita agli enti locali, della autonomia organizzativa e amministrativa degli stessi, del principio di sussidiarietà, del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Può essere attribuito alla disciplina legislativa regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali, purché sussistano “specifiche esigenze unitarie”, che possano giustificare tale riserva assoluta di legge regionale. Così interpretata la norma denunciata, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione, dell’art. 63, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, che conferisce alla legge regionale la facoltà di disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni degli enti locali nei “casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie”.
- Sentenze citate nn. 43, 69, 112 e 172/2004.
Può essere attribuito alla disciplina legislativa regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali, purché sussistano “specifiche esigenze unitarie”, che possano giustificare tale riserva assoluta di legge regionale. Così interpretata la norma denunciata, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione, dell’art. 63, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, che conferisce alla legge regionale la facoltà di disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni degli enti locali nei “casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie”.
- Sentenze citate nn. 43, 69, 112 e 172/2004.
Atti oggetto del giudizio
Statuto Regione Toscana
n.
art. 63
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte