Sentenza 372/2004 (ECLI:IT:COST:2004:372)
Massima numero 28888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 02/12/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28884  28885  28886  28887  28889  28890


Titolo
Regione toscana - Statuto - Tributi degli enti locali - Disciplina con legge, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, salva la potestà degli enti di istituirli - Ricorso del governo - Asserita lesione dell’autonomia tributaria degli enti locali, con pregiudizio delle scelte del legislatore nazionale - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma censurata, che prevede una disciplina normativa dei tributi propri degli enti locali risultante dal concorso di fonti primarie regionali e secondarie locali, deve essere interpretata nel senso che, in base all’art. 119, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale ivi prevista deve comunque attenersi ai principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario appositamente dettati dalla legislazione statale “quadro” o, in caso di inerzia del legislatore statale, a quelli comunque desumibili dall’ordinamento. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 119 della Costituzione, dell’art. 64, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, nella parte in cui prevede che “la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli”.

- Sentenza citata n. 37/2004.

Atti oggetto del giudizio

Statuto Regione Toscana    n.   art. 64  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte