Sentenza 372/2004 (ECLI:IT:COST:2004:372)
Massima numero 28889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 02/12/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Titolo
Regione toscana - Statuto - Formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale - Partecipazione degli organi di governo e del consiglio regionale - Ricorso del governo - Asserita lesione della competenza statale nella materia - Non fondatezza della questione.
Regione toscana - Statuto - Formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale - Partecipazione degli organi di governo e del consiglio regionale - Ricorso del governo - Asserita lesione della competenza statale nella materia - Non fondatezza della questione.
Testo
Nel quadro delle norme di procedura che la legge statale determina in via generale ai fini della partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari, la disposizione statutaria impugnata prevede che la legge regionale stabilisca, a sua volta, uno specifico procedimento interno diretto a fissare le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale, nell’ambito dei criteri organizzativi stabiliti, in sede attuativa, dall’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, quinto comma, della Costituzione, dell’art. 70, comma 1, dello statuto della Regione Toscana, nella parte in cui prevede che gli organi di governo ed il Consiglio regionale partecipano, nei modi previsti dalla legge, alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie.
Nel quadro delle norme di procedura che la legge statale determina in via generale ai fini della partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari, la disposizione statutaria impugnata prevede che la legge regionale stabilisca, a sua volta, uno specifico procedimento interno diretto a fissare le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale, nell’ambito dei criteri organizzativi stabiliti, in sede attuativa, dall’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, quinto comma, della Costituzione, dell’art. 70, comma 1, dello statuto della Regione Toscana, nella parte in cui prevede che gli organi di governo ed il Consiglio regionale partecipano, nei modi previsti dalla legge, alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie.
Atti oggetto del giudizio
Statuto Regione Toscana
n.
art. 70
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 5
Altri parametri e norme interposte