Sentenza 372/2004 (ECLI:IT:COST:2004:372)
Massima numero 28890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 02/12/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28884  28885  28886  28887  28888  28889


Titolo
Regione toscana - Statuto - 'Referendum' abrogativo di legge o regolamento regionale - 'Quorum' della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali - Ricorso del governo - Asserita lesione del principio di ragionevolezza, irrazionalità, violazione del criterio determinativo del 'quorum' previsto dalla costituzione per il 'referendum' abrogativo di legge statale - Non fondatezza della questione.

Testo
Rientrando la materia referendaria tra i contenuti obbligatori dello statuto, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, deve ritenersi che alle Regioni sia consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, in ragione del fatto che la Regione può liberamente scegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali. Né appare irragionevole stabilire un ‘quorum’ strutturale flessibile, che si adegua ai vari flussi elettorali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 75 della Costituzione, dell’art. 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, nella parte in cui, ai fini dell’abrogazione referendaria di una legge o di un regolamento regionale, è richiesto che partecipi alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali.

Atti oggetto del giudizio

Statuto Regione Toscana    n.   art. 75  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte