Ordinanza 374/2004 (ECLI:IT:COST:2004:374)
Massima numero 28892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 02/12/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Imputato - Infermità mentale ai fini della imputabilità - Asserita incongruità della nozione comunemente utilizzata, ritenuta priva di base scientifica - Richiesta di pronuncia ablatoria dell’intera disciplina - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza, pregiudizio alla corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Rilevanza ipotetica ed eventuale della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale. Nella prospettazione del giudice ‘a quo’, le norme impugnate poggerebbero, quanto alla nozione di infermità mentale, su una base scientifica erronea o, comunque, indeterminata da non consentire al giudice una interpretazione ed una applicazione razionali. A parte la considerazione che la pronuncia ablativa invocata , si tradurrebbe in un intervento “di sistema”, i cui effetti si estenderebbero al di là della stessa disciplina dell’infermità di mente, tuttavia, il giudice ‘a quo’, formulando il quesito prima ancora di aver stabilito se l’imputato fosse affetto da un tipo di disturbo a fronte del quale venga effettivamente in rilievo la razionalità del vigente trattamento penalistico del vizio di mente nei termini enunciati, prospetta la rilevanza della questione in modo puramente ipotetico ed eventuale.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 85  co. 

codice penale    n.   art. 88  co. 

codice penale    n.   art. 89  co. 

codice penale    n.   art. 90  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte