Ordinanza 375/2004 (ECLI:IT:COST:2004:375)
Massima numero 28893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 02/12/2004; Pubblicazione in G. U. 09/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa, del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza in relazione a controversie di differente natura - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui esclude la prova testimoniale nel processo tributario. L’ordinanza di rimessione, infatti, è carente del requisito della rilevanza, non risultando che, nel corso del giudizio ‘a quo’, sia stata richiesta l’ammissione della prova testimoniale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte