Sentenza 376/2004 (ECLI:IT:COST:2004:376)
Massima numero 28894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione siciliana - Assemblea regionale siciliana - Elezione dei deputati - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità - Legge di interpretazione autentica - Ricorso del commissario dello stato per la regione siciliana - Asserita incidenza su contenzioso pendente in danno di una delle parti - Lamentata lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, del diritto di accesso alla carica elettiva, e di buon andamento e imparzialità - Non fondatezza della questione.

Testo
Premesso che il principio di irretroattività delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale, sebbene esso mantenga per le altre materie valore di principio generale cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi, pur non essendo ad esso vincolato in termini assoluti e premesso, altresì, che per costante insegnamento della Corte costituzionale, i principi di ragionevolezza e di non contrasto con altri valori costituzionalmente protetti costituisce il limite della potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge, di talché l’asserita “distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica… per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva” non determina di per sé l’illegittimità costituzionale, costituendone soltanto un indice. Ne consegue che nella specie, la distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica non può desumersi dal ricorso, il quale non fornisce elementi di sorta a sostegno della invocata illegittimità costituzionale né in relazione al profilo di irragionevolezza né all’intento di incidere illegittimamente su un contenzioso pendente; a tale ultimo proposito, peraltro, va rilevato che l’incidenza sui rapporti pendenti è un effetto insito nel fenomeno di interpretazione autentica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, del disegno di legge n. 702, dal titolo “Norma di interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003.

- Circa i limiti della potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva V. sentenze nn. 36/1985 e 123/1988; nonché nn. 374/2002, 229/1999, 419/2000 e ordinanza n. 263/2002.

- Altre sentenze citate nn. 155/1990 e 307/1994, 23/1967, 525/2000 e 26/2003, n. 306/2003; 46/1965.

- Sui requisiti di eleggibilità v. sentenza n. 46/1965; conformi 'ex plurimis': sentenze nn. 166/1972, 5/1978, 344/1993, 141/1996, 306/ 2003.

- Su una tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell’elettorato passivo v. sentenze nn. 438/1994, 162/1995, 276/1997, 306/2003.

Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  13/11/2003  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte