Ordinanza 377/2004 (ECLI:IT:COST:2004:377)
Massima numero 28895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Notaio - Procedimento disciplinare - Sanzioni pecuniarie - Ammenda e oblazione di importo, rispettivamente, da lire 40 fino a lire 400 e di euro 0,51 - Denunciata esiguità delle sanzioni con disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti - Manifesta infondatezza della questione.
Notaio - Procedimento disciplinare - Sanzioni pecuniarie - Ammenda e oblazione di importo, rispettivamente, da lire 40 fino a lire 400 e di euro 0,51 - Denunciata esiguità delle sanzioni con disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, integrato dall’art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, nella parte in cui determinano, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari. La Corte, infatti, in analoghe questioni, ha affermato la necessità di un intervento del legislatore, cui, peraltro, soltanto spetta la scelta discrezionale relativa alla determinazione dei precetti, del tipo e della entità delle rispettive sanzioni.
- V. ordinanze citate nn. 44/1965, 274 e 279/2002 e n. 18/2003.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, integrato dall’art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, nella parte in cui determinano, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari. La Corte, infatti, in analoghe questioni, ha affermato la necessità di un intervento del legislatore, cui, peraltro, soltanto spetta la scelta discrezionale relativa alla determinazione dei precetti, del tipo e della entità delle rispettive sanzioni.
- V. ordinanze citate nn. 44/1965, 274 e 279/2002 e n. 18/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/02/1913
n. 89
art. 137
co.
decreto legislativo
09/04/1948
n. 528
art. 24
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte