Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali - Inammissibilità in caso di omessa individuazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma della Regione Veneto che definisce lo stato legittimo degli immobili ai fini edilizio-urbanistici, per gli immobili oggetto di variazioni non essenziali antecedenti al 30 gennaio 1977 ovvero realizzati in epoca anteriore al 1° settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione). (Classif. 113003).
Il ricorrente in via principale ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva, e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti: S. 200/2022; S. 25/2020 - mass. 42256, S. 261/2017 - mass. 42031; S. 32/2017 - mass. 39457; S. 239/2016 - mass. 39125).
È precluso alla Corte costituzionale valutare la violazione di un parametro costituzionale quando il ricorso ometta del tutto di individuare la normativa statale interposta che reca il principio fondamentale con cui la disposizione regionale impugnata, nell'ambito di una materia di competenza concorrente, contrasterebbe.
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenze nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che prevede, rispetto a due distinte fattispecie, definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici. Il ricorso omette di individuare la normativa interposta recante il principio fondamentale della materia «governo del territorio» con cui detta norma contrasterebbe)