Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione umbria - Statuto - Ricorso proposto da un consigliere regionale di minoranza - Denunciata violazione della procedura di approvazione determinata nella costituzione, richiedente l’adozione di due delibere successive tra loro identiche, e censura nel merito della previsione di protezione delle convivenze di fatto, nonché della disciplina sulla incompatibilità e sullo 'status' dei consiglieri regionali - Carenza di legittimazione del ricorrente a sollevare questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità del ricorso.
Regione umbria - Statuto - Ricorso proposto da un consigliere regionale di minoranza - Denunciata violazione della procedura di approvazione determinata nella costituzione, richiedente l’adozione di due delibere successive tra loro identiche, e censura nel merito della previsione di protezione delle convivenze di fatto, nonché della disciplina sulla incompatibilità e sullo 'status' dei consiglieri regionali - Carenza di legittimazione del ricorrente a sollevare questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E’ inammissibile il ricorso proposto, da un Consigliere regionale, avverso la delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004. Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, infatti, i soggetti legittimati all’impugnativa sono determinati da fonti costituzionali, che individuano nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte costituzionale.
E’ inammissibile il ricorso proposto, da un Consigliere regionale, avverso la delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004. Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, infatti, i soggetti legittimati all’impugnativa sono determinati da fonti costituzionali, che individuano nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Umbria
n.
art.
co.
statuto Regione Umbria
n.
art. 9
co.
statuto Regione Umbria
n.
art. 66
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 122
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte