Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28897  28898  28899  28900  28901  28902  28903


Titolo
Regione umbria - Statuto - Ricorso proposto da un consigliere regionale di minoranza - Denunciata violazione della procedura di approvazione determinata nella costituzione, richiedente l’adozione di due delibere successive tra loro identiche, e censura nel merito della previsione di protezione delle convivenze di fatto, nonché della disciplina sulla incompatibilità e sullo 'status' dei consiglieri regionali - Carenza di legittimazione del ricorrente a sollevare questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità del ricorso.

Testo
E’ inammissibile il ricorso proposto, da un Consigliere regionale, avverso la delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004. Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, infatti, i soggetti legittimati all’impugnativa sono determinati da fonti costituzionali, che individuano nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Umbria    n.   art.   co. 

statuto Regione Umbria    n.   art. 9  co. 

statuto Regione Umbria    n.   art. 66  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte