Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione umbria - Statuto - Giudizio promosso dal governo - Intervento proposto da un consigliere regionale di minoranza - Carenza di legittimazione del soggetto interveniente - Inammissibilità.
Regione umbria - Statuto - Giudizio promosso dal governo - Intervento proposto da un consigliere regionale di minoranza - Carenza di legittimazione del soggetto interveniente - Inammissibilità.
Testo
E’ inammissibile l’intervento spiegato nel giudizio promosso in via principale da un Consigliere regionale, in quanto in tali giudizi sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, vale a dire, la Regione e lo Stato, quest’ultimo indicato dalla Costituzione quale unico possibile ricorrente.
E’ inammissibile l’intervento spiegato nel giudizio promosso in via principale da un Consigliere regionale, in quanto in tali giudizi sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, vale a dire, la Regione e lo Stato, quest’ultimo indicato dalla Costituzione quale unico possibile ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte