Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione umbria - Statuto - Proposizioni in materia di tutela della convivenza fuori del vincolo matrimoniale - Ricorso del governo - Denunciata violazione dell’esclusivo potere statale nella materia dell’ «ordinamento civile», disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale, violazione dei valori costituzionali fondanti, ingiustificata disparità di trattamento dei singoli, lesione del principio di unitarietà della repubblica - Enunciazioni prive di efficacia giuridica - Inammissibilità della questione.
Regione umbria - Statuto - Proposizioni in materia di tutela della convivenza fuori del vincolo matrimoniale - Ricorso del governo - Denunciata violazione dell’esclusivo potere statale nella materia dell’ «ordinamento civile», disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale, violazione dei valori costituzionali fondanti, ingiustificata disparità di trattamento dei singoli, lesione del principio di unitarietà della repubblica - Enunciazioni prive di efficacia giuridica - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della delibera statutaria il della regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, nella parte in cui dispone che la Regione tutela “forme di convivenza” ulteriori rispetto a quelle costituita dalla famiglia, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione. Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali enunciazioni, tuttavia, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa.
- Sentenze citate nn. 40/1972; 829/1988; 196/2003; 2/2004.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della delibera statutaria il della regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, nella parte in cui dispone che la Regione tutela “forme di convivenza” ulteriori rispetto a quelle costituita dalla famiglia, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione. Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali enunciazioni, tuttavia, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa.
- Sentenze citate nn. 40/1972; 829/1988; 196/2003; 2/2004.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Umbria
n.
art. 9
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte