Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione umbria - Statuto - Regolamenti di delegificazione - Prevista adozione da parte della giunta regionale previa autorizzazione con legge regionale - Ricorso del governo - Denunciato eccesso dalle potestà attribuite al consiglio regionale, lesione del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, incongruità della fonte regolamentare rispetto alle materie legislative di tipo concorrente - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Statuto - Regolamenti di delegificazione - Prevista adozione da parte della giunta regionale previa autorizzazione con legge regionale - Ricorso del governo - Denunciato eccesso dalle potestà attribuite al consiglio regionale, lesione del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, incongruità della fonte regolamentare rispetto alle materie legislative di tipo concorrente - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma impugnata si limita a riprodurre il modello dei regolamenti delegati, disciplinato, a livello statale, dall’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che imputa l’effetto abrogativo alla legge che autorizza l’adozione del regolamento; mentre il regolamento determina soltanto il termine iniziale dell’abrogazione stessa. Né l’adozione di tali regolamenti può alterare, nelle materie di competenza concorrente, il rapporto fra normativa statale di principio e legislazione regionale, poiché la stessa norma impugnata dispone che la legge di autorizzazione all’adozione del regolamento debba contenere “le norme generali regolatrici della materia” nonché la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti; sicché, in relazione a tale legge potrà essere verificato il rispetto di riserve di legge regionale esistenti nei differenziati settori. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 121, dell’art. 39, comma 2, della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, che prevede la possibilità per la Giunta regionale, previa autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegazione.
La norma impugnata si limita a riprodurre il modello dei regolamenti delegati, disciplinato, a livello statale, dall’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che imputa l’effetto abrogativo alla legge che autorizza l’adozione del regolamento; mentre il regolamento determina soltanto il termine iniziale dell’abrogazione stessa. Né l’adozione di tali regolamenti può alterare, nelle materie di competenza concorrente, il rapporto fra normativa statale di principio e legislazione regionale, poiché la stessa norma impugnata dispone che la legge di autorizzazione all’adozione del regolamento debba contenere “le norme generali regolatrici della materia” nonché la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti; sicché, in relazione a tale legge potrà essere verificato il rispetto di riserve di legge regionale esistenti nei differenziati settori. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 121, dell’art. 39, comma 2, della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, che prevede la possibilità per la Giunta regionale, previa autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegazione.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Umbria
n.
art. 39
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte